
ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE LEGALE
ART. 2 DURATA
ART. 3 FINALITÀ
ART. 4 ORGANI
ART. 5 REVISORI DEI CONTI
ART. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
ART. 9 RAPPORTO ASSOCIATIVO
ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
ART.11 INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
ART. 12 PATRIMONIO SOCIALE
ART. 14 RENDICONTO ANNUALE
ART. 15 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
ART. 16 DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
ART. 18 RINVIO AL CODICE CIVILE
ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE LEGALE
E' costituta un'Associazione denominata ASSOCIAZIONE GIROROTONDO, di tipo socio-culturale, apolitico, aconfessionale, senza finalità di lucro, per la formazione extra-scolastica della persona, per la promozione sociale e la prevenzione del disagio personale, familiare e sociale.
L'Associazione ha sede legale in Bologna.
ART. 2 DURATA
La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2010 e si intenderà prorogata di quinquennio in quinquennio
se non verrà presa contraria decisione dall'Assemblea degli associati.
ART. 3 FINALITA'
Gli scopi dell'Associazione sono:
Per raggiungere queste finalità, L'Associazione si propone di:
Per lo svolgimento delle suddette attività, L'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.
ART. 4 ORGANI
Organi dell'Associazione sono:
Le cariche associative vengono inizialmente ricoperte a titolo gratuito finché l'Assemblea degli associati non delibererà un compenso.
ART. 5 REVISORI DEI CONTI
I revisori dei conti possono essere uno o tre. Sono nominati dall'Assemblea e ad essi compete la vigilanza contabile periodica sull'amministrazione dell'Associazione. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Si prevede la possibilità di accettare un revisore nominato da eventuali enti finanziatori, che resterà in carica per la durata del finanziamento o contributo erogato.
ART. 6 ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'assemblea è composta da tutti gli associati e ad essa spetta la sovranità.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.
L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:
approva il programma generale dell'attività ed il bilancio annuale;
nomina i componenti
delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
delibera l'esclusione degli associati;
delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo, nomina i Revisori dei conti e il Collegio dei probiviri e ne determina eventualmente il compenso.
L'assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisano l'opportunità, previo avviso della convocazione affisso presso la sede sociale o da spedire almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'assemblea, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea straordinaria, previo avviso di cui sopra, viene convocata dal Presidente o dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da un terzo degli associati aventi diritto di voto e delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
L'Assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 7 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette, nominati dall'Assemblea tra gli associati.
I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Nel caso uno o più componenti del Consiglio direttivo decadano dall'incarico, per dimissioni o altre cause, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; il Consiglio può, altrimenti, nominare altri associati che restano in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica.
Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.
Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
Al Consiglio direttivo spetta di:
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
predisporre il bilancio annuale;
nominare il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere;
deliberare sulle domande di nuove adesioni e riferire all'Assemblea sull'esclusione degli associati;
provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea degli associati, ivi compresa la determinazione della quota associativa di iscrizione e di quella annuale che possono coincidere.
Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano.
Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni anno per redigere il rendiconto ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno uno dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
ART. 8 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; in caso di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, o in assenza, al membro anziano. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo.
ART. 9 RAPPORTO ASSOCIATIVO
Possono essere soci anche persone giuridiche, enti ed associazioni che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ed a osservare il presente statuto.
Gli associati si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.
I soci fondatori sono i firmatari dell'atto costitutivo ed a tutti gli effetti sono soci ordinari.
Possono essere soci ordinari tutti coloro che, avendo presentato apposita domanda scritta, vengono ammessi con l'approvazione unanime del Consiglio direttivo. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci dopo che gli stessi abbiano versato la quota associativa.
La qualifica di socio ordinario può essere perduta per dimissioni volontarie, per esclusione a seguito dell'inosservanza del presente statuto e del regolamento interno, per comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione, per mancato pagamento della quota associativa per due anni, nonché per decesso.
Le esclusioni degli associati vengono deliberate dal Consiglio direttivo; il socio receduto, decaduto od escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART. 10 DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono obbligati:
ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione;
a versare la quota d'iscrizione ed annualmente quella associativa.
Gli associati hanno diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
a partecipare all'Assemblea con diritto di un voto, qualunque sia il valore della quota. Gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto relativamente all'approvazione dello statuto e dei regolamenti, alle loro successive modifiche ed alla nomina degli organi direttivi;
ad accedere alle cariche associative.
I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.
ART.11 INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA O CONTRIBUTO ASSOCIATIVO
Le quote od i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili; sono trasmissibili solo a causa di morte.
ART. 12 PATRIMONIO SOCIALE
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
ART. 14 RENDICONTO ANNUALE
L'esercizio si chiude il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario, di cui ne resterà copia presso la sede sociale per gli associati che ne vorranno prendere visione o richiederne una copia; il bilancio verrà inoltre pubblicato sulla rivista dell'associazione.
ART. 15 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
E' fatto divieto distribuire, direttamente o indirettamente, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
ART. 16 DEVOLUZIONE PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, deliberato dall'Assemblea degli associati il patrimonio verrà devoluto ad un'altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 662/96, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra questi e L'Associazione o suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Collegio di Probiviri composto da tre membri nominati dall'Assemblea degli associati fra gli associati stessi; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura, ed il loro lodo sarà inappellabile.
ART. 18 RINVIO AL CODICE CIVILE
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti
in materia di associazionismo.